Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'Associazione Italiana Fisioterapisti della Basilicata confermando il giudizio già espresso dal Tar, in merito ad una delibera della Regione Basilicata, in virtù della quale il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicali.
Per il Consiglio di Stato sono da condividere le argomentazioni del Tar, che vengono definite come “puntuale e argomentata ricostruzione della normativa” e che “pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del S.S.N.” e che “quindi l’autonomia del fisioterapista può svolgersi, in coerenza col sistema normativo nazionale, solo nel presupposto delle prescrizioni indicate dal fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitativa”
Fonte: www.doctor33.it, www.quotidianosanita.it, Consiglio di Stato sentenza n.752/2015.
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